Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“CARLO CAFIERO”

CIRCOLO ARCI

conforme al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, come da d.l. n. 460/97, ed alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, legge n. 383 del 07/12/2000

Definizioni e Finalità’

Art. 1 L’associazione denominata “Carlo Cafiero” è un’Associazione di promozione sociale autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica e progressista. Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e staturariamente previste.In continuità con lo Statuto del’Associazione ARCI, riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU ed opera per un’ Europa dei cittadini.

Art. 2 Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere socialità e partecipazione, realizzando attività di promozione sociale quali le attività culturali, turistiche e ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Sono campi specifici di attività del Circolo quelli in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento del Circolo. Sono inoltre campi specifici di attività dell’Associazione tutti quelli previsti dallo Statuto nazionale dell’Associazione Arci approvato nel 2006 a Cervia. A titolo esemplificativo (e non tassativo) l'Associazione svolgerà le seguenti attività:
promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale; la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo; realizzare iniziative in tutti gli ambiti culturali: letterari, artistici, cinematografici, teatrali e musicali fra cui la produzioni di spettacoli dal vivo, anche in vernacolo, realizzati in particolare da artisti non professionisti; la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari; la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza; l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva; la promozione delle forme di servizio civile; l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni; la promozione delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità; lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine; l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista; la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili; l'impegno a favore della salvaguardia dell'ambiente; la promozione dell'educazione al consumo critico; la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone; la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali; la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica; le attività educative e formative anche a carattere professionale; le attività di informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado; le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti; la realizzazione di attività ludico ricreative per l’infanzia ed in particolare per i bambini e le bambine diversamente abili; la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari; la promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza; l’organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di films, cortometraggi e documentari culturali, di rappresentazioni teatrali, serate danzanti, concerti e festival musicali per artisti sconosciuti, mostre d’arte ed estemporanee; corsi di cinematografia, informatica, fotografia, giornalismo, pittura e tutte le altre espressioni artistiche in genere; corsi di formazione qualificanti, pubblicazione di giornali, periodici, riviste, di bollettini e/o di libri, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e studi, ricerche e approfondimenti; promozione della pratica sportiva ed organizzazione di eventi sportivi riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza, come risorsa per l’integrazione. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività propria e/o anche in forma di collaborazione affine a quelle sopra elencate sia in Italia che all'estero.

L’associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché l’apertura, all’interno dei propri locali, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci Arci e ai soci delle associazioni nazionali federate alla Federazione Arci. Per gli scopi suindicati l’Associazione potrà:

1. avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite;

2. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;

3. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

I Soci

Art. 3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto di qualunque sesso; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dalla cittadinanza, dall’ appartenenza etnica e professionale. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Lo stutus di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo successivo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5 E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri, da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale dell’Associazione ARCI, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 6 I soci hanno diritto a:

- Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione;

- A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;

- A discutere ed approvare il rendiconto;

- Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dello svolgimento dell’assemblea stessa.

I soci debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo

Art. 7 Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale della partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8 La qualifica di socio si perde per:

- Decesso

- Mancato pagamento della quota sociale

- Espulsione o radiazione

- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- Denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

- l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;

- l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Collegio dei Garanti. In caso di contrasto decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Patrimonio sociale e Bilancio

Art. 11
II patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.I proventi sono costituiti:

a. dalle quote di iscrizione;

b. dai contributi associativi;

c. dai contributi di Enti o privati;

d. dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;

e. da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;

f. proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;

g. entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali;

Art. 12

II bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.


Art. 13

II residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del circolo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura nazionale.

Organi sociali

Art. 14

Sono organi sociali:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Segretario

Elezioni

Art. 15

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni anno e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni del Circolo che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione.Il presidente del circolo non può essere rieletto per più di cinque mandati consecutivi.

Assemblee


Art. 16

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima della data fissata. L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede almeno 5 giorni prima della data fissata, con e-mail o con avviso scritto da inviare ad ogni socio.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.


Art. 17

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno. Essa:

· approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

· approva il bilancio consuntivo e preventivo;

· delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

· elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art. 18

L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è convocata su un ordine del giorno prefissato:

· tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

· allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.


Art. 19

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.


Art. 20

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei 3/5 dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.


Art. 21

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

 

Art. 22

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art. 23

II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica ogni anno ed i suoi membri sono rieleggibili.


Art. 24

II Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, e il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.


Art. 25

II Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Segretario o dal membro anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.


Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.
Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.


Art. 27

II Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell’Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

· redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;

· curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

· redigere il bilancio preventivo e consuntivo;

· compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;

· stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

· formulare il regolamento interno;

· deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

· delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente e Segretario

Art. 28

II Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Segretario. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti dì normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Scioglimento dell'Associazione


Art. 29

La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa con le modalità previste dal primo comma dell'art.19. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento. La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque, per opere di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.